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Vogliamo la Luna onlus
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Lo statuto della nostra associazione.

TITOLO PRIMOCOSTITUZIONE.

- SEDE E DURATA

ART.1
È costituita mediante libera adesione l'Associazione di volontariato denominata VOGLIAMO LA LUNA, ai sensi della legge 266/91.
ART. 2
La sede sociale dell'Associazione è in Castelnovo ne’ Monti, via Roma, n° 91.
ART. 3
L'associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

 

TITOLO SECONDO.

- SCOPI

ART. 4
L'associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale, sociale con l'assenza di ogni finalità di lucro, svolgendo la propria attività spontanea e gratuita a favore di minori sia italiani sia stranieri che si trovino in particolari condizioni di difficoltà economica e/o sociale, per favorire il miglioramento delle loro condizioni di vita individuale, con particolare riferimento e riguardo allo sviluppo della loro salute e al miglioramento della loro istruzione.
ART. 5
In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione, tramite i propri soci, può svolgere attività di:
- assistenza a favore di minori italiani e stranieri;
- beneficenza mediante erogazione diretta ed indiretta di fondi volti a coprire le necessità quotidiane e/o primarie per la sussistenza in vita e la cura dei minori italiani e stranieri;
- condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale;
- opere di manovalanza per la ristrutturazione dei locali ove abitano e/o sono ospitati i minori italiani e stranieri;
- sostegno ed ausilio a progetti volti alla costruzione e ristrutturazione di centri medico-ospedalieri rivolti ai minori;
- promozione di iniziative solidaristiche e di sensibilizzazione.
Per il perseguimento delle proprie attività l’associazione può aderire ad organizzazioni locali, nazionali e internazionali e collaborare con altri enti pubblici e privati.


TITOLO TERZO.

- I SOCI

ART. 6
Possono essere soci dell'Associazione di Volontariato VOGLIAMO LA LUNA tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.
ART. 7
I soci aderenti all'Associazione, nel rispetto del principio della democraticità, hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo.
Spettano ad essi anche i diritti di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
ART. 8
I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. I soci che prestano attività volontaria saranno assicurati, dalla associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.
ART. 9
Il rapporto associativo si scioglie per recesso o per esclusione:
a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
b) l'esclusione può essere disposta per comportamento del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invito del sollecito formale.


TITOLO QUARTO.

- GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10
Sono organi dell’associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
ART. 11
L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
All’Assemblea compete:
a) eleggere il Consiglio Direttivo
b) approvare il bilancio
c) approvare i regolamenti associativi
d) approvare le modifiche statutarie
e) deliberare lo scioglimento dell'associazione
L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
La convocazione è fatta dal presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.
L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.
Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, indipendentemente dalla convocazione.
Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone.
E’ ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci. Non possono essere delegati membri del Consiglio Direttivo.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La carica è gratuita.
Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio della associazione.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 13
Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.
Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

 

TITOLO QUINTO.

- PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - PERSONALE

Art. 14
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative;
b) contributi di soggetti pubblici e privati;
c) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale;
f) beni immobili e mobili;
g) ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.
Art. 15
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.
Art. 16
L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.
Art. 17
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle legge sulle organizzazioni di volontariato.

 

TITOLO SESTO.

- CONVENZIONI

Art. 18
Le convenzioni tra l’Associazione e gli enti pubblici o altri enti e soggetti sono adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

TITOLO SETTIMO.

- SCIOGLIMENTO

Art. 19
In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dalla Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.

Art. 20
Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile e alla legge 266/91.